Se manca il presupposto...

Le operazioni prive di uno o piĆ¹ presupposti non sono soggette all'IVA. Pertanto l'imposta non si applica:

  • per mancanza del presupposto oggettivo a tutte le operazioni che, in base alle norme vigenti, non sono cessioni di beni o prestazioni di servizi (ad esempio un pagamento fatto per risarcire un danno causato a terzi);
  • per mancanza del presupposto soggettivo a tutte le operazioni effettuate da privati (ad esempio la vendita della propria automobile da parte di unlavoratore dipendente);
  • per mancanza del presupposto territoriale a tutte le operazioni compiute al di fuori del territorio nazionale (ad esempio la vendita di un immobile situato all'estero).